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Entro il 10 gennaio il versamento dei contributi Inps per colf e assistenti familiari

    (Fonte Sito Inps) Entro il 10 gen­naio vanno pagati i con­tributi Inps a favore di colf ed assis­tenti fami­lairi rel­a­tivi al quarto trimestre 2011.

    Quando si pagano i con­tributi:
    – dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre;

    - dal 1° al 10 otto­bre, per il terzo trimestre;
    – dal 1° al 10 gen­naio, per il quarto trimestre.

    Come pagare:
    A par­tire dal 1° aprile 2011 i con­tributi potranno essere ver­sati esclu­si­va­mente con le seguenti modalità:

    • Uti­liz­zando il bol­let­tino MAV (paga­mento medi­ante avviso), l’Inps provvede all’invio a tutti i datori di lavoro domes­tico di due bol­let­tini MAV per il paga­mento dei con­tributi rel­a­tivi ai primi due trimestri del 2011. I MAV sono giĂ  com­pi­lati con gli importi dovuti. Nel caso siano cam­biati gli ele­menti per il cal­colo dei con­tributi (ad esem­pio, una vari­azione dell’orario di lavoro), dal sito www.inps.it, sezione Servizi online, è pos­si­bile effet­tuare le vari­azioni e ottenere un altro bol­let­tino MAV con gli importi con­formi. Suc­ces­si­va­mente al primo invio, col­oro che inten­dono servirsi dei MAV per il paga­mento dei con­tributi, com­presi i datori di lavoro che invier­anno nuove comu­ni­cazioni di assun­zione, potranno ottenere i bol­let­tini MAV acce­dendo al sito dell’Istituto.
    • Riv­ol­gen­dosi ai soggetti ader­enti al cir­cuito “Reti Amiche”, dichiarando soltanto il codice fis­cale del datore di lavoro e il codice rap­porto di lavoro. La pro­ce­dura cal­col­erĂ  auto­mati­ca­mente l’importo dei con­tributi in base ai dati comu­ni­cati al momento dell’assunzione o suc­ces­si­va­mente. Il paga­mento è disponi­bile presso:
      • tabac­cherie che espon­gono il logo Servizi Inps
      • sportelli ban­cari Unicredit
      • tramite il sito Inter­net del gruppo Uni­credit Spa per i cli­enti tito­lari del servizio di Banca online
    • Online sul sito Inter­net Inps www.inps.it nella sezione Servizi on line cit­tadino “Lavo­ra­tori domes­tici: paga­mento online con­tributi”, uti­liz­zando la carta di credito
    • Tele­fo­nando al Con­tact Cen­ter numero verde gra­tu­ito , uti­liz­zando la carta di credito

    Come si cal­cola l’importo dei con­tributi:
    - L’importo per cias­cun trimestre si ottiene molti­pli­cando il con­trib­uto orario per il numero delle ore ret­ribuite nel trimestre al quale si riferisce il ver­sa­mento(vedere sotto “ore ret­ribuite nel trimestre”) .
    – Per deter­minare il con­trib­uto orario si indi­vidua la fas­cia in cui è com­presa la ret­ribuzione oraria effet­tiva  ed il con­trib­uto orario cor­rispon­dente a tale fas­cia.


    Esem­pio: pren­dendo a rifer­i­mento la ret­ribuzione oraria di 8,66 euro (com­pren­siva della quota di tredices­ima) il datore di lavoro dovrà pagare per l’anno 2011 un con­trib­uto orario di 1,54 euro. L’importo del con­trib­uto orario va molti­pli­cato per il numero delle ore ret­ribuite nel trimestre.
    Ore ret­ribuite nel trimestre: si molti­pli­cano le ore ret­ribuite ogni set­ti­mana per le set­ti­mane del trimestre in paga­mento. ATTENZIONE: la set­ti­mana lavo­ra­tiva di rifer­i­mento decorre dalla domenica al sabato, per cui con ogni paga­mento devono essere indi­cate tutte le ore ret­ribuite nelle set­ti­mane del trimestre che si con­cludono con il sabato. Le ore ret­ribuite nei giorni suc­ces­sivi all’ultimo sabato del trimestre con­sid­er­ato, si aggiun­gono a quelle del trimestre solare suc­ces­sivo.
    Se dalla somma delle ore e delle frazioni di ora si ottiene un numero non intero, il numero stesso deve essere arro­tondato all’unità supe­ri­ore.
    Si pre­cisa che ogni trimestre non è sem­pre com­posto da 13 set­ti­mane (52 set­ti­mane = 1 anno diviso quat­tro trimestri = 13 set­ti­mane) ma dipende dal numero dei sabato com­presi nel trimestre. Questo numero indica le set­ti­mane cui fare rifer­i­mento per il ver­sa­mento dei con­tributi.
    Esem­pio: se il col­lab­o­ra­tore domes­tico lavora 24 ore a set­ti­mana
    24 ore x 13 sabato (13 set­ti­mane) = 312 (totale ore lavo­rate nel trimestre)
    Le ore ret­ribuite nei giorni suc­ces­sivi all’ultimo sabato del trimestre con­sid­er­ato vanno aggiunte a quelle del trimestre solare successivo.

    Ret­ribuzione oraria effet­tiva: si ottiene som­mando alla ret­ribuzione men­sile o oraria un dodices­imo per il rateo di tredices­ima. Si ricorda che la ret­ribuzione da indi­care al momento dell’assunzione è cos­ti­tuita dalla somma del val­ore erogato in denaro e del val­ore con­ven­zionale del vitto e allog­gio, quando dovuto.Esem­pio con paga oraria com­pren­siva soltanto di 13^:
    Se il lavo­ra­tore per­cepisce una ret­ribuzione di 8,00 euro all’ora, la quota oraria di tredices­ima è data dalla ret­ribuzione oraria (8,00) diviso 12.
    Si ottiene così un importo di 0,66 euro (quota di tredices­ima) che va som­mato alla paga oraria di 8,00 euro. L’importo ottenuto, di 8,66 euro, è quello da pren­dere a rifer­i­mento per l’individuazione della fas­cia ret­ribu­tiva e del rel­a­tivo con­trib­uto da versare;

    Esem­pio con paga oraria com­pren­siva anche di vitto e allog­gio:
    Se un lavo­ra­tore domes­tico, che per­cepisce una ret­ribuzione di 8,00 euro all’ora, ha lavo­rato 26 giorni nel mese, per un numero com­p­lessivo di 170 ore, si molti­plica 5,02 (inden­nità gior­naliera totale di vitto e allog­gio per l’anno 2011) x 26 giorni ed il risul­tato si divide per 170 ore; l’importo ottenuto (in questo caso 0,76) rap­p­re­senta la quota oraria dell’indennità di vitto e allog­gio da aggiun­gere alla ret­ribuzione oraria. Div­i­dendo per 12 la somma di queste due voci (paga oraria e inden­nità di vitto e allog­gio) si ottiene la quota oraria di tredices­ima (in questo caso 0,73). Rias­sumendo, la ret­ribuzione oraria effet­tiva di rifer­i­mento per l’individuazione della fas­cia ret­ribu­tiva e del rel­a­tivo con­trib­uto da ver­sare, cor­rispon­derà a 8 euro (paga oraria) + 0,76 (vitto e allog­gio) + 0,73 (13^) = 9,49 euro.
    Gli esempi sono rifer­iti ad una paga oraria, in quanto per legge il con­trib­uto da ver­sare all’Inps è esclu­si­va­mente orario. Per­tanto nei casi in cui la ret­ribuzione sia set­ti­manale, quindic­i­nale o men­sile, il datore di lavoro deve sem­pre ricon­durre la ret­ribuzione all’importo orario, div­i­dendo la paga ero­gata nel peri­odo per il numero di ore ret­ribuite nello stesso arco temporale.

    Ces­sazione del Rap­porto di Lavoro: in caso di ces­sazione del rap­porto di lavoro devono essere ver­sati anche i con­tributi rel­a­tivi a ferie mat­u­rate ma non fruite ed al preavviso. Il ver­sa­mento dei con­tributi deve essere effet­tuato entro i 10 giorni suc­ces­sivi alla data di ces­sazione, tenendo comunque conto delle set­ti­mane che devono essere ret­ribuite e con­tribuite, anche se non cor­rispon­dono all’attività lavo­ra­tiva.
    Il ver­sa­mento ese­guito in ritardo com­porta l’applicazione di sanzioni da parte dell’INPS.

    AVVERTENZA IMPORTANTE
    La comu­ni­cazione obbli­ga­to­ria di ces­sazione deve essere effet­tuata on-line, entro cinque giorni, dal sito www.inps.it, seguendo il per­corso Servizi OnlinePer tipolo­gia di uten­teCit­tadi­noLa­vo­ra­tori Domes­tici, oppure tele­fo­nando al Numero verde 803164.
    Con­tes­tual­mente ai con­tributi prev­i­den­ziali il datore di lavoro può ver­sare i con­tributi di assis­tenza con­trat­tuale o di finanzi­a­mento al fondo bilat­erale, isti­tu­ito dai fir­matari di CCNL. Occorre indi­care il codice di rifer­i­mento e l’importo dovuto all’organizzazione, a cui riv­ol­gersi per qual­si­asi prob­lema rel­a­tivo al pagamento.

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