Con la SenÂtenza n. 4847/2006, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di una docente uniÂverÂsiÂtaria che, per dimostrare di essere oggetto di comÂporÂtaÂmenti perÂseÂcuÂtori e vesÂsatori da parte del DiretÂtore dell’Istituto in cui svolÂgeva il proÂprio servizio. Alla docente era stata comÂmiÂnata una sanzione disÂciÂpliÂnare con sospenÂsione dal servizio e dallo stipenÂdio per due mesi, in quanto la medesÂima aveva regÂisÂtrato alcuni colÂloÂqui al fine di dimostrare che stava subendo presÂsioni e vesÂsazioni. L’Amministrazione di apparteÂnenza ha ritenuto il comÂporÂtaÂmento della docente, ossia l’effettuazione delle regÂisÂtrazioni, fosse scorÂretto e tale da ledere il decorso e l’immagine dell’istituzione accaÂdÂeÂmÂica. Ma il Tar non è stato dello avviso, per cui ha annulÂlato la sanzione disÂciÂpliÂnare comÂmiÂnata alla docente, ribÂadendo che l’articolo 24 comma 1 letÂtera f) del D.Lgs 196/03 conÂsente il tratÂtaÂmento dei dati perÂsonÂali senza il conÂsenso dell’interessato qualora lo stesso sia necÂesÂsario per la tutela del diritto di difesa giudiziale. È una senÂtenza un po’ datata, ma comunque rilÂeÂvante, perÂché con la senÂtenza del 13 magÂgio 2011, numero 18908, la CasÂsazione interÂviene sul tema della regÂisÂtrazione di conÂverÂsazioni tra comÂpÂreÂsenti, staÂbilendo che non è un illecito poiché chi conÂversa accetta il risÂchio che la conÂverÂsazione sia docÂuÂmenÂtata mediÂante regÂisÂtrazione. OvviÂaÂmente, aggiunge la Corte, se la conÂverÂsazione viene difÂfusa, per motivi diversi dalla tutela di un diritto, l’attività di difÂfuÂsione della conÂverÂsazione è in vioÂlazione della privacy.