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22/ 12/ 2024 ------ 09:11

 

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E’ tempo di dichiarazioni dei redditi anche per colf e assistenti familiari!

    Dal sito di stranieriinitalia.it

    Sono polacca e lavoro come colf da una famiglia. Sono obbli­gata a pre­sentare la dichiarazione dei redditi?

    Tali con­tributi non com­pren­dono però la parte che cias­cuna per­sona è tenuta a pagare a titolo di tasse e imposte per poter usufruire dei servizi che lo Stato offre attra­verso i suoi uffici pub­blici (Scuole, Ospedali, Comuni, ecc.).
    Per la legge ital­iana, infatti, chi­unque per­cepisce un red­dito in Italia, da lavoro dipen­dente o autonomo, è obbli­gato, ogni anno, a fare la dichiarazione dei red­diti, attra­verso la quale si dichiara allo Stato quanto si è guadag­nato nell’anno di rifer­i­mento. In pro­porzione al red­dito guadag­nato si è poi obbli­gati a pagare le imposte sec­ondo delle per­centu­ali fis­sate sem­pre dalla legge. Chiara­mente più alto è il red­dito più è alto l’importo da ver­sare allo Stato.La norma fis­cale prevede che non sus­siste l’obbligo di pre­sen­tazione della dichiarazione dei red­diti, ma questo solo se non si supera una soglia stabilita.

    Detto ciò, ad una colf/badante che lavori per 365 gg l’anno, spetta per legge uno “sconto” fisso pari all’imposta dovuta fino ad un red­dito imponi­bile di € 8.000,00, in questo caso nulla è dovuto allo Stato e quindi nes­suna dichiarazione deve essere pre­sen­tata. Sus­sistono però anche altre forme “Sconti”, come figli a carico, spese mediche, ecc. Per­tanto se i red­diti com­p­lessivi di lavoro dipen­dente, super­ano il pre­detto lim­ite, bisogn­erà con­trol­lare, ai fini dell’obbligo di pre­sen­tazione della dichiarazione, l’insorgere o meno dell’obbligo di pre­sentare la dichiarazione dei red­diti e di pagare even­tual­mente le tasse.

    Per­tanto le lavo­ra­trici ogni anno dovranno ver­i­fi­care se hanno l’obbligo alla com­pi­lazione della dichiarazione dei red­diti e al paga­mento delle tasse. Tale dichiarazione si chiama mod­ello “UNICO” e deve essere com­pi­lata nei mesi di mag­gio e giugno 2011. Questo vale sia per le lavo­ra­trici di nazion­al­ità ital­iana sia per quelle di nazion­al­ità estera.

    Per fare questa ver­i­fica è bene riv­ol­gersi presso com­mer­cial­isti o CAF, cen­tri di assis­tenza fis­cale, muniti della seguente documentazione:

    1) Mod­ello CUD (cer­ti­fi­cazione rilas­ci­ata dal datore di lavoro  attes­tante il red­dito per­cepito nell’anno 2010).
    Infatti, il Con­tratto Col­let­tivo Nazionale del lavoro domes­tico prevede che “Il datore di lavoro, a richi­esta del lavo­ra­tore, è tenuto a rilas­ciare una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare com­p­lessivo delle somme ero­gate nell’anno”. Il datore di lavoro è obbli­gato, quindi, qualora la lavo­ra­trice lo richieda, a fare questa dichiarazione nella quale venga spec­i­fi­cato la ret­ribuzione annuale corrisposta.

    2) Codice fis­cale della lavo­ra­trice, dell’eventuale coni­uge e figli a carico. Per le lavo­ra­trici extra-comunitarie occorre essere in pos­sesso dello stato di famiglia se i figli sono res­i­denti in Italia, oppure di equiv­a­lente doc­u­men­tazione rilas­ci­ata dal paese di orig­ine, tradotta in ital­iano ed assev­er­ata come con­forme all’originale dal con­so­lato ital­iano pre­sente nel Paese di origine.

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