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22/ 12/ 2024 ------ 13:11

 

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Le Ferie delle Colf

    Ho assunto una colf che mi aiuta nelle fac­cende domes­tiche per tre volte alla set­ti­mana per due ore al giorno. Per agosto vor­rei man­darla in ferie. Come devo con­teggiare i giorni cui ha diritto? Devo con­teggiare solo quei tre giorni alla set­ti­mana che viene da me?L’art. 18 del Ccnl sta­bilisce che “Indipen­den­te­mente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavo­ra­tore ha diritto a un peri­odo di ferie di 26 giorni lavo­ra­tivi”, quindi anche se la colf effet­tua un orario di servizio pari a 12 ore set­ti­manali, i giorni di ferie che matura per ogni mese di lavoro sono comunque pari a 2,16.

    Per chi lavora a ore, ciò che cam­bia è il numero dei giorni attribuibili per ferie durante la set­ti­mana: nel suo caso il numero di giorni da attribuire per ferie si con­teggiano comunque da lunedì a sabato, anche se la colf si reca a lavoro solo tre volte alla set­ti­mana, con­siderando un val­ore di inden­nità di ferie, per ogni giorno pari alla media men­sile della ret­ribuzione, divisa per 26 (che sono in media i giorni lavo­ra­tivi nel mese).

    Il val­ore gior­naliero dell’indennità di ferie, sarà infe­ri­ore alla ret­ribuzione gior­naliera che cor­risponde nor­mal­mente alla ret­ribuzione oraria con­cor­data per le tre ore il giorno in cui presta servizio, ma alla fine, per ottenere una set­ti­mana di inden­nità di ferie dovrà molti­pli­carla per sei giorni (e non tre) e vedrà che la ret­ribuzione set­ti­manale sarà più o meno la stessa.

    Vedi Art. 18 — Ferie

    1. Indipen­den­te­mente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavo­ra­tore ha diritto ad un peri­odo di ferie di 26 giorni lavo­ra­tivi.
    2. Il datore di lavoro, com­pat­i­bil­mente con le pro­prie esi­genze e con quelle del lavo­ra­tore, dovrà fis­sare il peri­odo di ferie, ferma restando la pos­si­bil­ità di diverso accordo tra le parti, da giugno a set­tem­bre.
    3. Il diritto al godi­mento delle ferie è irri­n­un­cia­bile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un peri­odo min­imo di 4 set­ti­mane per ogni anno di servizio non può essere sos­ti­tu­ito dalla rel­a­tiva inden­nità, salvo il caso pre­visto al comma 8.
    4. Le ferie hanno di regola carat­tere con­tin­u­a­tivo. Esse potranno essere frazion­ate in non più di due peri­odi all’anno, purché con­cor­dati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso pre­visto al comma 7, deve aver luogo per almeno due set­ti­mane entro l’anno di mat­u­razione e, per almeno ulte­ri­ori due set­ti­mane, entro i 18 mesi suc­ces­sivi all’anno di mat­u­razione.
    5. Durante il peri­odo di godi­mento delle ferie il lavo­ra­tore ha diritto per cias­cuna gior­nata ad una ret­ribuzione pari a 1/26 della ret­ribuzione glob­ale di fatto men­sile.
    6. Al lavo­ra­tore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il peri­odo delle ferie, ove non usufruisca durante tale peri­odo di dette cor­re­spon­sioni, il com­penso sos­ti­tu­tivo con­ven­zionale.
    7. Nel caso di lavo­ra­tore di cit­tad­i­nanza non ital­iana che abbia neces­sità di godere di un peri­odo di ferie più lungo, al fine di uti­liz­zarlo per un rim­pa­trio non defin­i­tivo, su sua richi­esta e con l’accordo del datore di lavoro, è pos­si­bile l’accumulo delle ferie nell’arco mas­simo di un bien­nio, anche in deroga a quanto pre­visto al comma 4.
    8. In caso di licen­zi­a­mento o di dimis­sioni, o se al momento d’inizio del godi­mento del peri­odo di ferie il lavo­ra­tore non abbia rag­giunto un anno di servizio, spet­ter­anno al lavo­ra­tore stesso tanti dodices­imi del peri­odo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effet­tivo servizio prestato.
    9. Le ferie non pos­sono essere godute durante il peri­odo di preavviso e di licen­zi­a­mento, né durante il peri­odo di malat­tia o infortunio.

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