Ho assunto una colf che mi aiuta nelle faccende domestiche per tre volte alla settimana per due ore al giorno. Per agosto vorrei mandarla in ferie. Come devo conteggiare i giorni cui ha diritto? Devo conteggiare solo quei tre giorni alla settimana che viene da me?L’art. 18 del Ccnl stabilisce che “Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi”, quindi anche se la colf effettua un orario di servizio pari a 12 ore settimanali, i giorni di ferie che matura per ogni mese di lavoro sono comunque pari a 2,16.
Per chi lavora a ore, ciò che cambia è il numero dei giorni attribuibili per ferie durante la settimana: nel suo caso il numero di giorni da attribuire per ferie si conteggiano comunque da lunedì a sabato, anche se la colf si reca a lavoro solo tre volte alla settimana, considerando un valore di indennità di ferie, per ogni giorno pari alla media mensile della retribuzione, divisa per 26 (che sono in media i giorni lavorativi nel mese).
Il valore giornaliero dell’indennità di ferie, sarà inferiore alla retribuzione giornaliera che corrisponde normalmente alla retribuzione oraria concordata per le tre ore il giorno in cui presta servizio, ma alla fine, per ottenere una settimana di indennità di ferie dovrà moltiplicarla per sei giorni (e non tre) e vedrà che la retribuzione settimanale sarà più o meno la stessa.
Vedi Art. 18 — Ferie
1. Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.
2. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.
3. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al comma 8.
4. Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto al comma 7, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
5. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
6. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.
7. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto al comma 4.
8. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d’inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.
9. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.